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Tour Operateur deve rimborsare al cliente l’importo del viaggio non effettuato per sopravvenuti eventi

di Anna Maria Massaro 21 luglio 2014

Un’emergenza fa saltare il viaggio a Mosca ma il tour operator non rimborsa il pacchetto acquistato. I turisti si rivolgono, tramite il Codacons, al giudice che dà loro ragione, stabilendo che "l’irrealizzabilità del viaggio per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina l’estinzione del contratto". E ordina al tour operator di restituire l’importo pagato dal consumatore che non è tenuto a versare alcuna penale.



Questi i fatti: alcuni catanesi avrebbero dovuto effettuare un viaggio "tutto compreso" a Mosca e San Pietroburgo tra il 13 agosto e il 20 agosto 2010. In quel periodo però a Mosca scoppiarono violenti incendi, e la Farnesina consigliò di rinviare le partenze non strettamente necessarie nelle zone colpite dal "forte inquinamento atmosferico". I viaggiatori decisero così di risolvere il contratto di compravendita chiedendo al tour operator la restituzione della somma versata: 3.778 euro. Il no della controparte li indusse a rivolgersi al giudice.
   
"La sentenza - spiega Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons - è particolarmente interessante in quanto il giudice  ha accolto le richieste del Codacons e ha dichiarato l’estinzione del contratto di compravendita del pacchetto turistico perché è venuta meno la causa concreta dello stesso che si sostanzia nella finalità turistica. Il giudice – aggiunge il legale - ha sottolineato che la finalità turistica è insita nel contratto di compravendita del pacchetto turistico e che, pertanto, eventi sopravvenuti alla stipula dello stesso che incidano negativamente sulla sicurezza del soggiorno e, quindi, - conclude - sulla finalità del viaggio comportano l’estinzione del contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta dello stesso".
 


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